IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20  giugno 1935, n. 1071, modifiche ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre  1938, n.  1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge  11 aprile 1953, n. 312, libera  inclusione di nuovi
insegnamenti complementari  negli statuti  delle universita'  e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la  legge 21 febbraio 1980,  n. 28, delega al  Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica n.  382 dell'11
luglio  1980, riordinamento  della docenza  universitaria e  relativa
fascia  di   formazione  per   la  sperimentazione   organizzativa  e
didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Ancona approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330,
e successive  modificazioni ed  in particolare gli  articoli relativi
alla facolta' di ingegneria;
  Visto  lo  statuto di  autonomia  dell'Universita'  degli studi  di
Ancona emanato  con proprio  decreto del  14 maggio  1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1998;
  Constatato che  nelle more dell'approvazione e  dell'emanazione del
regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e
delle  scuole di  specializzazione vengono  operate sul  preesistente
statuto emanato  ai sensi dell'art.  17 del testo unico  ed approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330,
e successive modificazioni;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 20  maggio 1989,
con  cui si  modifica l'ordinamento  della facolta'  di ingegneria  e
l'ordinamento didattico  dei relativi corsi di  laurea della facolta'
di  ingegneria ed  in particolare  la tabella  XXIX annessa  al regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
  Visto il proprio decreto del  4 aprile 1991, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale  n. 133  dell'8 giugno  1991, con  cui viene  modificato lo
statuto dell'Universita' di  Ancona adeguando l'ordinamento didattico
della facolta' di ingegneria e dei suoi corsi di laurea;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 12  aprile 1994,
pubblicato nel  supplemento ordinario n. 112  alla Gazzetta Ufficiale
n.   184    dell'8   agosto    1994,   che   individua    i   settori
scientificodisciplinari    degli    insegnamenti   universitari    in
applicazione dell'art. 14 della legge n. 341/1990;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica 6  maggio 1994,
pubblicato nel  supplemento ordinario n. 112  alla Gazzetta Ufficiale
n. 184 dell'8  agosto 1994, che integra l'allegato 2  del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;
  Viste le  delibere degli  organi accademici di  questa Universita',
adottate  in data  14  dicembre  1994 dal  consiglio  di facolta'  di
ingegneria, in data 7 giugno 1995 dal consiglio di amministrazione ed
in data 13 giugno 1995 dal  senato accademico, con le quali si chiede
la modifica di statuto limitatamente  alla facolta' di ingegneria per
adeguare gli insegnamenti universitari dei  propri corsi di laurea ai
settori  scientificodisciplinari  di  cui ai  precitati  decreti  del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, e 6 maggio 1994;
  Vista la  propria nota, prot.  n. 28860, del  6 luglio 1995  con la
quale  sono   state  inviate  le  precitate   delibere  degli  organi
accademici di questa Universita';
  Vista la  nota ministeriale, prot.  n. 1373, del 1  settembre 1995,
con  la  quale  si  inviavano  le  precitate  delibere  al  Consiglio
universitario nazionale per l'acquisizione del parere;
  Visto  il decreto  ministeriale  22 maggio  1995, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1995, concernente la modifica
all'ordinamento didattico relativamente ai  corsi di laurea afferenti
alla facolta' di ingegneria;
  Viste le  delibere degli  organi accademici di  questa Universita',
adottate  in  data  26  giugno  1996 dal  consiglio  di  facolta'  di
ingegneria, in data  24 luglio 1996 dal  consiglio di amministrazione
ed in data 25 luglio 1996 dal senato accademico, volte ad ottenere la
modifica  di statuto  limitatamente  alla facolta'  di ingegneria  in
adeguamento al precitato decreto ministeriale del 22 maggio 1995;
  Viste le  delibere degli  organi accademici di  questa Universita',
adottate  in data  11 settembre  1996  dal consiglio  di facolta'  di
ingegneria, in  data 23  settembre 1996 dal  senato accademico  ed in
data 25  settembre 1996  dal consiglio  di amministrazione,  volte ad
ottenere la seguente  rettifica alla proposta di  modifica di statuto
appena citata:
  eliminazione  del  settore I15A  chimica  fisica  applicata fra  le
annualita'  di   indirizzo  per   l'indirizzo  materiali   C.C.L.  di
ingegneria meccanica;
  sostituzione della tabella D.1.2  completata dalla nota esplicativa
secondo il testo allegato alle delibere medesime.
  Vista la nota ministeriale, prot. n.  797 del 7 maggio 1997, con la
quale si  trasmette il parere  espresso, in merito alle  modifiche di
statuto precitate, dal Consiglio universitario nazionale nella seduta
del 21 marzo 1997, che testualmente recita:
  "il  Consiglio universitario  nazionale  esprime parere  favorevole
alle  modifiche  di  statuto  proposte, ivi  comprese  le  rettifiche
apportate dal consiglio di amministrazione in data 25 settembre 1996,
sempreche'  gli uffici  abbiano verificato  la corrispondenza  tra le
tabelle proposte e l'ordinamento didattico universitario vigente";
  Constatato  tuttavia  che  con  l'anzidetta  nota  ministeriale  si
comunica la non conformita' con le tabelle dell'ordinamento didattico
universitario di  cui al  decreto ministeriale  22 maggio  1995 delle
tabelle dei  corsi di laurea  della facolta' di ingegneria  di questa
Universita' proposte con la precitata modifica di statuto e si invita
a   rinviare  al   Ministero  dell'universita'   nuove  delibere   di
adeguamento;
  Vista la  delibera del consiglio  di facolta' di ingegneria  del 21
maggio 1997, con la quale, a recepimento delle osservazioni formulate
dal  Ministero dell'universita'  e della  ricerca scientifica  con la
nota precitata, si confermano le proprie delibere del 26 giugno 1996,
dell'11 settembre 1996 in merito alla riformulazione dell'ordinamento
didattico  dei corsi  di  laurea in  ingegneria  ad esclusione  delle
tabelle che  vengono sostituite  con quelle approvate  nella medesima
seduta ed allegate in delibera;
  Vista la delibera del senato accademico del 26 gennaio 1999, con la
quale si esprime parere favorevole  a quanto deliberato dal consiglio
di facolta'  di ingegneria nella  seduta del  21 maggio 1997  ed alla
riformulazione dello  statuto dell'Universita' degli studi  di Ancona
limitatamente  alla facolta'  di  ingegneria -  corsi  di laurea  con
l'inserimento dell'articolato 2.2 (allegato alla delibera medesima) e
la conseguente abrogazione  dell'articolato precedente (articoli 2.2,
2.3,  2.4,  2.5,  2.6)  previo parere  favorevole  del  consiglio  di
amministrazione;
  Vista la delibera  del consiglio di amministrazione  del 28 gennaio
1999 con  la quale si  esprime parere favorevole a  quanto deliberato
dal consiglio  di facolta' di  ingegneria nella seduta del  21 maggio
1997  e  si autorizza  la  modifica  di  statuto intesa  ad  ottenere
l'inserimento, all'art. 2.2,  dell'articolato (allegato alla delibera
medesima) relativo all'ordinamento dei corsi di laurea della facolta'
di  ingegneria  di   cui  alla  tabella  XXIX   allegata  al  decreto
ministeriale 22  maggio 1995, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
166 del 18 luglio 1995,  e la conseguente abrogazione dell'articolato
precedente (articoli 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6);
  Viste  infine  le  delibere   degli  organi  accademici  di  questa
Universita',  adottate  in  data  9 ottobre  1996  dal  consiglio  di
facolta'  di ingegneria,  in data  30 ottobre  1996 dal  consiglio di
amministrazione ed  in data  25 ottobre  1996 dal  senato accademico,
volte ad ottenere l'inserimento a statuto del seguente art. 3.13-bis:
"In deroga a  quanto disposto dall'art. 4 del  decreto del Presidente
della Repubblica 20  maggio 1989 e dall'art. 5 del  decreto 22 maggio
1995 ed eventuali altri similari  e' consentito ad ogni studente, per
tutta la durata della propria  carriera universitaria, la facolta' di
optare per il piu' recente degli  ordinamenti in vigore alla data del
rinnovo dell'iscrizione";
  Considerato in particolare che  tale nuovo articolo e' identificato
dalle predette delibere  quale il 3.13-bis e  che tuttavia dall'esame
della numerazione del vigente statuto tale indicazione risulta frutto
di  mero errore  materiale, nel  mentre rimanendo  immutato il  testo
dell'articolo  citato,  appare  opportuno assegnare  allo  stesso  la
numerazione di 2.2.5  come riportato nel testo di  cui al dispositivo
del presente decreto;
  Vista la nota ministeriale, prot. n.  982 del 2 giugno 1997, con la
quale  si trasmette  il parere  favorevole espresso,  in merito  alle
modifiche di statuto precitate, dal Consiglio universitario nazionale
nella seduta del 21 marzo 1997;
  Visto l'art.  17, commi 95,  101 e 119, della  legge n. 127  del 15
maggio 1997 e  le circolari ministeriali n. 2079 del  5 agosto 1997 e
n. 1/98 del 16 giugno 1998;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Ancona  approvato con
decreto del  Presidente della Repubblica  4 ottobre 1971, n.  1330, e
successive modificazioni e' ulteriormente modificato come appresso.
                            Articolo unico
  All'art.  2.2  viene  inserito,  con  conseguente  abrogazione  dei
precedenti articoli 2.2, 2.3,  2.4, 2.5, 2.6, l'ordinamento didattico
dei corsi di laurea della facolta'  di ingegneria di cui alla tabella
XXIX  allegata al  decreto  ministeriale 22  maggio 1995,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1995.
  Art. 2.2 (Facolta'  di ingegneria). - L'accesso ai  corsi di laurea
della facolta' e' regolato dalle  norme vigenti in materia di accesso
agli studi universitari.
2.2.1. La facolta' di Ingegneria conferisce:
  1) la laurea in ingegneria civile;
  2) la laurea in ingegneria edile;
  3) la laurea in ingegneria elettronica;
  4) la laurea in ingegneria meccanica;
  5) la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.
  Allo scopo di permettere  l'approfondimento in un particolare campo
sia di competenze  di tipo metodologico sia  di tecniche progettuali,
realizzative  e  di  gestione,  i   predetti  corsi  di  laurea  sono
articolati  in indirizzi,  secondo l'elenco  sottoindicato e  possono
ulteriormente essere articolati  in orientamenti definiti annualmente
su proposta dei competenti consigli di corso di laurea.
                Corso di laurea in ingegneria civile
  Indirizzi:
   1) geotecnica;
   2) idraulica;
   3) strutture;
   4) trasporti.
              Corso di laurea in ingegneria elettronica
  Indirizzi:
   1) biomedica;
   2) calcolatori elettronici;
   3) controlli automatici;
   4) microelettronica;
   5) telecomunicazioni.
               Corso di laurea in ingegneria meccanica
  Indirizzi:
   1) automazione industriale e robotica;
   2) costruzioni;
   3) energia;
   4) materiali;
   5) produzione.
                    Corso di laurea in ingegneria
                   per l'ambiente e il territorio
  Indirizzi:
   1) ambiente;
   2) difesa del suolo;
   3) pianificazione e gestione territoriale.
  Dell'indirizzo  eventualmente  seguito  viene  fatta  menzione  sul
certificato di laurea. Al compimento  degli studi viene conseguito il
titolo di "dottore  in ingegneria .............................." con
la specificazione del corso di laurea seguito.
  Obiettivo generale di ciascun corso  di studio e' quello di formare
tecnici di  elevata preparazione, qualificati per  svolgere e gestire
le  attivita'  connesse con  la  ricerca  e  la progettazione  e  per
promuovere  e  sviluppare  l'innovazione  tecnologica.  Si  richiede,
pertanto, una formazione di base  ad ampio spettro, che approfondisca
anche gli aspetti  teorici, sia per le  discipline propedeutiche, sia
per   quelle   ingegneristiche,   unitamente   a   una   preparazione
professionale approfondita in un  campo delimitato nei suoi contenuti
ed individuato dal titolo del corso di laurea.
  2.2.2.  L'iscrizione al  corso di  laurea e'  regolata dalle  norme
vigenti in materia di accesso agli istituti universitari.
  2.2.3. (Ordinamento dei corsi di laurea).
  La durata dei corsi di laurea e' stabilita in cinque anni.
  L'attivita' didattica assistita  (lezioni, esercitazioni teoriche e
pratiche,  laboratori,   seminari,  progetti  ed   elaborati,  visite
tecniche, prove  parziali di valutazione, tirocinio,  ecc.) comprende
almeno tremila  ore per  il corso  di laurea  in ingegneria  civile e
almeno  quattromila ore  per  i  corsi di  laurea  in ingegneria  per
l'ambiente  ed  il  territorio,  elettronica,  meccanica,  edile;  in
particolare per quest'ultimo  corso di laurea, al  fine di soddisfare
le  esigenze   formative  stabilite   dalla  normativa  CEE   per  il
riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione di
architetto.
  L'ordinamento didattico e'  formulato con riferimento a  uno o piu'
settori  scientificodisciplinari  in  modo  da  raggiungere  definiti
obiettivi didatticoformativi.
  Le  tabelle B,  C,  D ed  E riportano  le  indicazioni dei  settori
scientificodisciplinari e del  numero delle corrispondenti annualita'
obbligatorie per i diversi corsi di laurea.
  L'ordinamento didattico e' riportato  nelle tabelle con riferimento
alla "annualita'", intesa come corso di insegnamento monodisciplinare
o integrato,  comprendente in ogni  caso non  meno di ottanta  ore di
attivita' didattica assistita. Il  corso di insegnamento integrato e'
costituito da un massimo di  tre moduli coordinati, nessuno dei quali
inferiore a venti ore, affidati a docenti diversi.
  Le  modalita' di  svolgimento  dei corsi  di insegnamento  dovranno
favorire la partecipazione attiva  dello studente; particolare enfasi
sara' dedicata alle connesse  attivita' di laboratorio e progettuali,
in modo  da raggiungere  compatibilmente con le  risorse disponibili,
classi di  insegnamento limitate e,  di norma, non superiori  a cento
studenti.
  Per essere ammesso  a sostenere l'esame di laurea  lo studente deve
aver frequentato e superato gli esami di un numero di annualita' pari
a ventinove.
  Di tali annualita'  9 sono da scegliersi in accordo  con la tabella
B;  i  corrispondenti insegnamenti  hanno  l'obiettivo  di creare  la
cultura di base e le competenze,  anche strumentali, comuni a tutti i
corsi di laurea in ingegneria.
  Almeno sei annualita' sono da  scegliersi in accordo con le tabelle
C,  i  cui insegnamenti  hanno  la  finalita' di  caratterizzare  gli
aspetti di base  e professionali dei tre  settori dell'ingegneria. Fa
eccezione l'ingegneria  edile per la  quale sono obbligatorie  le sei
annualita' individuate mediante un asterisco.
  Almeno  cinque  annualita'  sono  da  scegliersi  dalla  pertinente
tabella D, i cui insegnamenti hanno l'obiettivo di fornire la cultura
specifica e le competenze professionali generali dei singoli corsi di
laurea.  Fa  ancora eccezione  l'ingegneria  edile  per la  quale  la
tabella "D", composta da quattordici annualita', e' vincolante.
  Per i corsi  di laurea intersettoriali le  annualita' vanno scelte,
oltre che  dalla tabella B, dalla  pertinente tabella E, e  in numero
non inferiore a undici.  In ogni caso la tabella E ha  per i corsi di
laurea intersettoriali le funzioni dell'insieme delle tabelle C e D.
  L'indirizzo di corso di laurea  ha l'obiettivo di far approfondire,
in un  particolare campo,  sia competenze  di tipo  metodologico, sia
tecnicoprogettuali, realizzative  e di  esercizio. Le  annualita', in
numero non inferiore a tre sono scelte dalla facolta', in accordo con
l'obiettivo indicato, nella formulazione del regolamento didattico di
ateneo.
  Il consiglio di  facolta' su proposta dei  consigli delle strutture
didattiche  competenti  delibera  quali tra  le  restanti  annualita'
rendere eventualmente  obbligatorie sul piano della  facolta' e quali
organizzare in orientamenti locali.
  In attesa della emanazione del regolamento didattico di ateneo, per
l'iscrizione agli anni  successivi al primo, lo  studente dovra' aver
superato gli esami  relativi al seguente numero di  annualita': 0 per
l'iscrizione al secondo anno, 0 per l'iscrizione al terzo anno, 0 per
l'iscrizione al quarto anno, 0 per l'iscrizione al quinto anno.
  Durante il  primo triennio del  corso di laurea lo  studente dovra'
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua  straniera. Le  modalita'  dell'accertamento saranno  definite
dalla  facolta'.  Particolari  corsi  di  insegnamento  delle  lingue
potranno  essere  istituiti  dall'ateneo   anche  facendo  ricorso  a
tecniche e strumenti specifici.
  2.2.4. (Regolamento dei corsi di laurea).
  I consigli  delle competenti strutture didattiche  determinano, con
apposito  regolamento, in  conformita'  al  regolamento didattico  di
ateneo, l'articolazione  dei corsi di laurea  secondo quanto previsto
dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  In particolare nel regolamento sara'  indicato il piano degli studi
nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore
scientificodisciplinare  di  cui  al  precedente art.  2.2.3,  e  con
l'indicazione delle  denominazioni dei singoli corsi  di insegnamento
(monodisciplinari   o  integrati),   della   loro  collocazione   nei
successivi periodi didattici e delle loro eventuali propedeuticita'.
  Andranno altresi' specificati  gli eventuali insegnamenti integrati
con i loro  moduli, le attivita' pratiche e  di laboratorio associate
ai singoli  corsi, le  prove di valutazione  e la  composizione delle
relative commissioni, le modalita' dell'esame di laurea.
  Per motivate esigenze didattiche  possono essere istituiti corsi di
insegnamento  monodisciplinari di  durata  ridotta, corrispondenti  a
mezza annualita' (da 40 a 60 ore).
  Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare il
ricorso  a esperienze  e  professionalita'  esterne, potranno  essere
utilizzati anche  altri moduli didattici  da quotarsi in  frazioni di
annualita'  sino   alla  concorrenza   massima  di   due  annualita'.
L'attivita' di  tirocinio, opportunamente documentata e  sottoposta a
corrispondente  esame, potra'  essere  ritenuta  equivalente fino  al
massimo di una  delle annualita' previste per  il conseguimento della
laurea.
  Ciascun  anno di  corso puo'  essere articolato  in due  periodi di
esclusiva  attivita'  didattica  (semestri) della  durata  di  almeno
tredici  settimane  didattiche  ciascuno,  separati  dai  periodi  di
valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi
i consigli  delle strutture  didattiche competenti  distribuiranno le
attivita'  didattiche  tenendo  anche presente  la  necessita'  degli
studenti di  disporre di un  congruo periodo  di tempo per  lo studio
individuale. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite
convenzioni  o   nel  quadro  dei  programmi   europei  di  mobilita'
studentesca e di cooperazione universita'-imprese, la facolta' dovra'
favorire  l'effettuazione  di stage  e  di  periodi di  studio  anche
nell'ambito della Comunita' europea, sia presso laboratori di ricerca
universitari  o extrauniversitari,  sia  presso  imprese e  industrie
qualificate.
  Le attivita'  didattiche non puramente teoriche,  facenti parte dei
singoli insegnamenti, oltre che  quelle di tirocinio, potranno essere
svolte anche presso  qualificati enti pubblici e privati  con i quali
l'ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.
  Il consiglio di facolta' potra' prevedere seminari e brevi corsi da
frequentare  anche presso  altre facolta',  al fine  di favorire  una
migliore formazione  umanistica, in  particolare per  quegli studenti
che per  iter degli studi  secondari o per altre  motivazioni abbiano
mostrato uno scarso livello di preparazione nelle scienze umane.
  L'identita' di denominazione di insegnamenti comuni a piu' corsi di
laurea  non  comporta necessariamente  identita'  di  programmi e  di
svolgimento, e quindi di docente.
  Gli  insegnamenti  attivabili  sono  quelli  indicati  nei  settori
scientificodisciplinari di  cui all'art. 14 della  legge n. 341/1990,
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 184  dell'8  agosto  1994,
decreto ministeriale 12 aprile 1994, e successive modificazioni.
  2.2.5.  In deroga  a quanto  disposto dall'art.  4 del  decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, e dall'art. 5 del decreto
22  maggio 1995  ed eventuali  altri similari  e' consentito  ad ogni
studente, per  tutta la durata della  propria carriera universitaria,
la facolta' di optare per il piu' recente degli ordinamenti in vigore
alla data del rinnovo dell'iscrizione.