IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli relativi alla facolta' di ingegneria; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Ancona emanato con proprio decreto del 14 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1998; Constatato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, con cui si modifica l'ordinamento della facolta' di ingegneria e l'ordinamento didattico dei relativi corsi di laurea della facolta' di ingegneria ed in particolare la tabella XXIX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652; Visto il proprio decreto del 4 aprile 1991, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8 giugno 1991, con cui viene modificato lo statuto dell'Universita' di Ancona adeguando l'ordinamento didattico della facolta' di ingegneria e dei suoi corsi di laurea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994, che individua i settori scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari in applicazione dell'art. 14 della legge n. 341/1990; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994, che integra l'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994; Viste le delibere degli organi accademici di questa Universita', adottate in data 14 dicembre 1994 dal consiglio di facolta' di ingegneria, in data 7 giugno 1995 dal consiglio di amministrazione ed in data 13 giugno 1995 dal senato accademico, con le quali si chiede la modifica di statuto limitatamente alla facolta' di ingegneria per adeguare gli insegnamenti universitari dei propri corsi di laurea ai settori scientificodisciplinari di cui ai precitati decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, e 6 maggio 1994; Vista la propria nota, prot. n. 28860, del 6 luglio 1995 con la quale sono state inviate le precitate delibere degli organi accademici di questa Universita'; Vista la nota ministeriale, prot. n. 1373, del 1 settembre 1995, con la quale si inviavano le precitate delibere al Consiglio universitario nazionale per l'acquisizione del parere; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1995, concernente la modifica all'ordinamento didattico relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facolta' di ingegneria; Viste le delibere degli organi accademici di questa Universita', adottate in data 26 giugno 1996 dal consiglio di facolta' di ingegneria, in data 24 luglio 1996 dal consiglio di amministrazione ed in data 25 luglio 1996 dal senato accademico, volte ad ottenere la modifica di statuto limitatamente alla facolta' di ingegneria in adeguamento al precitato decreto ministeriale del 22 maggio 1995; Viste le delibere degli organi accademici di questa Universita', adottate in data 11 settembre 1996 dal consiglio di facolta' di ingegneria, in data 23 settembre 1996 dal senato accademico ed in data 25 settembre 1996 dal consiglio di amministrazione, volte ad ottenere la seguente rettifica alla proposta di modifica di statuto appena citata: eliminazione del settore I15A chimica fisica applicata fra le annualita' di indirizzo per l'indirizzo materiali C.C.L. di ingegneria meccanica; sostituzione della tabella D.1.2 completata dalla nota esplicativa secondo il testo allegato alle delibere medesime. Vista la nota ministeriale, prot. n. 797 del 7 maggio 1997, con la quale si trasmette il parere espresso, in merito alle modifiche di statuto precitate, dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 21 marzo 1997, che testualmente recita: "il Consiglio universitario nazionale esprime parere favorevole alle modifiche di statuto proposte, ivi comprese le rettifiche apportate dal consiglio di amministrazione in data 25 settembre 1996, sempreche' gli uffici abbiano verificato la corrispondenza tra le tabelle proposte e l'ordinamento didattico universitario vigente"; Constatato tuttavia che con l'anzidetta nota ministeriale si comunica la non conformita' con le tabelle dell'ordinamento didattico universitario di cui al decreto ministeriale 22 maggio 1995 delle tabelle dei corsi di laurea della facolta' di ingegneria di questa Universita' proposte con la precitata modifica di statuto e si invita a rinviare al Ministero dell'universita' nuove delibere di adeguamento; Vista la delibera del consiglio di facolta' di ingegneria del 21 maggio 1997, con la quale, a recepimento delle osservazioni formulate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica con la nota precitata, si confermano le proprie delibere del 26 giugno 1996, dell'11 settembre 1996 in merito alla riformulazione dell'ordinamento didattico dei corsi di laurea in ingegneria ad esclusione delle tabelle che vengono sostituite con quelle approvate nella medesima seduta ed allegate in delibera; Vista la delibera del senato accademico del 26 gennaio 1999, con la quale si esprime parere favorevole a quanto deliberato dal consiglio di facolta' di ingegneria nella seduta del 21 maggio 1997 ed alla riformulazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Ancona limitatamente alla facolta' di ingegneria - corsi di laurea con l'inserimento dell'articolato 2.2 (allegato alla delibera medesima) e la conseguente abrogazione dell'articolato precedente (articoli 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 gennaio 1999 con la quale si esprime parere favorevole a quanto deliberato dal consiglio di facolta' di ingegneria nella seduta del 21 maggio 1997 e si autorizza la modifica di statuto intesa ad ottenere l'inserimento, all'art. 2.2, dell'articolato (allegato alla delibera medesima) relativo all'ordinamento dei corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui alla tabella XXIX allegata al decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1995, e la conseguente abrogazione dell'articolato precedente (articoli 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6); Viste infine le delibere degli organi accademici di questa Universita', adottate in data 9 ottobre 1996 dal consiglio di facolta' di ingegneria, in data 30 ottobre 1996 dal consiglio di amministrazione ed in data 25 ottobre 1996 dal senato accademico, volte ad ottenere l'inserimento a statuto del seguente art. 3.13-bis: "In deroga a quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e dall'art. 5 del decreto 22 maggio 1995 ed eventuali altri similari e' consentito ad ogni studente, per tutta la durata della propria carriera universitaria, la facolta' di optare per il piu' recente degli ordinamenti in vigore alla data del rinnovo dell'iscrizione"; Considerato in particolare che tale nuovo articolo e' identificato dalle predette delibere quale il 3.13-bis e che tuttavia dall'esame della numerazione del vigente statuto tale indicazione risulta frutto di mero errore materiale, nel mentre rimanendo immutato il testo dell'articolo citato, appare opportuno assegnare allo stesso la numerazione di 2.2.5 come riportato nel testo di cui al dispositivo del presente decreto; Vista la nota ministeriale, prot. n. 982 del 2 giugno 1997, con la quale si trasmette il parere favorevole espresso, in merito alle modifiche di statuto precitate, dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 21 marzo 1997; Visto l'art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le circolari ministeriali n. 2079 del 5 agosto 1997 e n. 1/98 del 16 giugno 1998; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni e' ulteriormente modificato come appresso. Articolo unico All'art. 2.2 viene inserito, con conseguente abrogazione dei precedenti articoli 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, l'ordinamento didattico dei corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui alla tabella XXIX allegata al decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1995. Art. 2.2 (Facolta' di ingegneria). - L'accesso ai corsi di laurea della facolta' e' regolato dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. 2.2.1. La facolta' di Ingegneria conferisce: 1) la laurea in ingegneria civile; 2) la laurea in ingegneria edile; 3) la laurea in ingegneria elettronica; 4) la laurea in ingegneria meccanica; 5) la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio. Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i predetti corsi di laurea sono articolati in indirizzi, secondo l'elenco sottoindicato e possono ulteriormente essere articolati in orientamenti definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea. Corso di laurea in ingegneria civile Indirizzi: 1) geotecnica; 2) idraulica; 3) strutture; 4) trasporti. Corso di laurea in ingegneria elettronica Indirizzi: 1) biomedica; 2) calcolatori elettronici; 3) controlli automatici; 4) microelettronica; 5) telecomunicazioni. Corso di laurea in ingegneria meccanica Indirizzi: 1) automazione industriale e robotica; 2) costruzioni; 3) energia; 4) materiali; 5) produzione. Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio Indirizzi: 1) ambiente; 2) difesa del suolo; 3) pianificazione e gestione territoriale. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in ingegneria .............................." con la specificazione del corso di laurea seguito. Obiettivo generale di ciascun corso di studio e' quello di formare tecnici di elevata preparazione, qualificati per svolgere e gestire le attivita' connesse con la ricerca e la progettazione e per promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica. Si richiede, pertanto, una formazione di base ad ampio spettro, che approfondisca anche gli aspetti teorici, sia per le discipline propedeutiche, sia per quelle ingegneristiche, unitamente a una preparazione professionale approfondita in un campo delimitato nei suoi contenuti ed individuato dal titolo del corso di laurea. 2.2.2. L'iscrizione al corso di laurea e' regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli istituti universitari. 2.2.3. (Ordinamento dei corsi di laurea). La durata dei corsi di laurea e' stabilita in cinque anni. L'attivita' didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.) comprende almeno tremila ore per il corso di laurea in ingegneria civile e almeno quattromila ore per i corsi di laurea in ingegneria per l'ambiente ed il territorio, elettronica, meccanica, edile; in particolare per quest'ultimo corso di laurea, al fine di soddisfare le esigenze formative stabilite dalla normativa CEE per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione di architetto. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento a uno o piu' settori scientificodisciplinari in modo da raggiungere definiti obiettivi didatticoformativi. Le tabelle B, C, D ed E riportano le indicazioni dei settori scientificodisciplinari e del numero delle corrispondenti annualita' obbligatorie per i diversi corsi di laurea. L'ordinamento didattico e' riportato nelle tabelle con riferimento alla "annualita'", intesa come corso di insegnamento monodisciplinare o integrato, comprendente in ogni caso non meno di ottanta ore di attivita' didattica assistita. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a venti ore, affidati a docenti diversi. Le modalita' di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente; particolare enfasi sara' dedicata alle connesse attivita' di laboratorio e progettuali, in modo da raggiungere compatibilmente con le risorse disponibili, classi di insegnamento limitate e, di norma, non superiori a cento studenti. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver frequentato e superato gli esami di un numero di annualita' pari a ventinove. Di tali annualita' 9 sono da scegliersi in accordo con la tabella B; i corrispondenti insegnamenti hanno l'obiettivo di creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti i corsi di laurea in ingegneria. Almeno sei annualita' sono da scegliersi in accordo con le tabelle C, i cui insegnamenti hanno la finalita' di caratterizzare gli aspetti di base e professionali dei tre settori dell'ingegneria. Fa eccezione l'ingegneria edile per la quale sono obbligatorie le sei annualita' individuate mediante un asterisco. Almeno cinque annualita' sono da scegliersi dalla pertinente tabella D, i cui insegnamenti hanno l'obiettivo di fornire la cultura specifica e le competenze professionali generali dei singoli corsi di laurea. Fa ancora eccezione l'ingegneria edile per la quale la tabella "D", composta da quattordici annualita', e' vincolante. Per i corsi di laurea intersettoriali le annualita' vanno scelte, oltre che dalla tabella B, dalla pertinente tabella E, e in numero non inferiore a undici. In ogni caso la tabella E ha per i corsi di laurea intersettoriali le funzioni dell'insieme delle tabelle C e D. L'indirizzo di corso di laurea ha l'obiettivo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico, sia tecnicoprogettuali, realizzative e di esercizio. Le annualita', in numero non inferiore a tre sono scelte dalla facolta', in accordo con l'obiettivo indicato, nella formulazione del regolamento didattico di ateneo. Il consiglio di facolta' su proposta dei consigli delle strutture didattiche competenti delibera quali tra le restanti annualita' rendere eventualmente obbligatorie sul piano della facolta' e quali organizzare in orientamenti locali. In attesa della emanazione del regolamento didattico di ateneo, per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovra' aver superato gli esami relativi al seguente numero di annualita': 0 per l'iscrizione al secondo anno, 0 per l'iscrizione al terzo anno, 0 per l'iscrizione al quarto anno, 0 per l'iscrizione al quinto anno. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalita' dell'accertamento saranno definite dalla facolta'. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'ateneo anche facendo ricorso a tecniche e strumenti specifici. 2.2.4. (Regolamento dei corsi di laurea). I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo, l'articolazione dei corsi di laurea secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare nel regolamento sara' indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore scientificodisciplinare di cui al precedente art. 2.2.3, e con l'indicazione delle denominazioni dei singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o integrati), della loro collocazione nei successivi periodi didattici e delle loro eventuali propedeuticita'. Andranno altresi' specificati gli eventuali insegnamenti integrati con i loro moduli, le attivita' pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalita' dell'esame di laurea. Per motivate esigenze didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a mezza annualita' (da 40 a 60 ore). Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalita' esterne, potranno essere utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi in frazioni di annualita' sino alla concorrenza massima di due annualita'. L'attivita' di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente esame, potra' essere ritenuta equivalente fino al massimo di una delle annualita' previste per il conseguimento della laurea. Ciascun anno di corso puo' essere articolato in due periodi di esclusiva attivita' didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi i consigli delle strutture didattiche competenti distribuiranno le attivita' didattiche tenendo anche presente la necessita' degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo per lo studio individuale. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilita' studentesca e di cooperazione universita'-imprese, la facolta' dovra' favorire l'effettuazione di stage e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunita' europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate. Le attivita' didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'ateneo abbia stipulato apposite convenzioni. Il consiglio di facolta' potra' prevedere seminari e brevi corsi da frequentare anche presso altre facolta', al fine di favorire una migliore formazione umanistica, in particolare per quegli studenti che per iter degli studi secondari o per altre motivazioni abbiano mostrato uno scarso livello di preparazione nelle scienze umane. L'identita' di denominazione di insegnamenti comuni a piu' corsi di laurea non comporta necessariamente identita' di programmi e di svolgimento, e quindi di docente. Gli insegnamenti attivabili sono quelli indicati nei settori scientificodisciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994, decreto ministeriale 12 aprile 1994, e successive modificazioni. 2.2.5. In deroga a quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, e dall'art. 5 del decreto 22 maggio 1995 ed eventuali altri similari e' consentito ad ogni studente, per tutta la durata della propria carriera universitaria, la facolta' di optare per il piu' recente degli ordinamenti in vigore alla data del rinnovo dell'iscrizione.